Aggiornato il 04/02/2012 alle ore 18.42
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01.08.2010 - La stretta sulle pensioni, messa in campo dalla manovra correttiva, si sviluppa attraverso più direzioni. Entra in vigore una delle riforme più incisive delle pensioni pubbliche. La legge 122 del 30/07/2010, all’art. 12, introduce una serie non indifferente di novità. Elenchiamo molto sinteticamente le modifiche salienti (che trovano immediato riscontro anche nel modello previsionale), seguendo l’ordine temporale di entrata in vigore:
1. Elevazione dell’età per la concessione della pensione di vecchiaia alle donne della pubblica amministrazione. Dal 01/01/2012 l’età passa da 61 a 65 anni con scatto immediato.
2. Modifica delle finestre d’accesso alla pensione (finestre scorrevoli) , ovvero il lasso di tempo che intercorre dalla maturazione dei requisiti all’effettivo pagamento della prima mensilità. A partire dal 2011 per accedere effettivamente alla pensione bisogna attendere: · 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti minimi se si è dipendenti, · 18 mesi se si è lavoratori autonomi · 18 mesi se si è fatto ricorso alla totalizzazione .
Le finestre scorrevoli si applicano sia alle pensioni di vecchia, sia alle pensioni di anzianità. Ad esempio se un lavoratore dipendente matura l’età di vecchiaia di 65 anni il 10 febbraio del 2011, la liquidazione della prima rata di pensione avverrà dal 01 marzo 2012. Se invece fosse un artigiano, la prima mensilità verrebbe liquidata dal 01 settembre 2012.
3. Revisione triennale dell’età minima per l’accesso alla pensione di vecchiaia o di anzianità (quella collegata all’età), rispecchiando l’incremento della speranza di vita intervenuto nel triennio antecedente. La prima scadenza di detta elevazione è nel gennaio 2015, la seconda nel 2019 ed a seguire ogni triennio successivo.
L’ISTAT con 18 mesi di anticipo dovrà comunicare l’effettiva elevazione della speranza di vita registrata. In prima approssimazione, sulla base del modello previsionale demografico ISTAT scenario centrale, l’incremento atteso è di 3 mesi per il 2015, di 4 mesi per le scadenze successive fino al 2031, per riscendere a tre mesi fino al 2049. Complessivamente, sul lungo periodo ci si attende una elevazione dei tre anni e mezzo dell’età di pensione. Ciò in pratica significa che i pensionati del 2049 potranno andare in pensione di vecchiaia con 68 anni e 6 mesi di età e con più di 5 anni di contribuzione accreditata (aspettando ovviamente ulteriori 12 mesi se dipendenti per l’apertura della finestra scorrevole).
Analogamente il requisito di pensione di anzianità di 35 anni di contribuzione + 62 anni di età, verrà elevato dal 2015 a 35 anni di contribuzione + 62 anni e 3 mesi di età; oppure il requisito di 36 anni di contribuzione + 61 anni di età, verrà elevato dal 2015 a 36 anni di contribuzione + 61 anni e 3 mesi di età; e via dicendo per le scadenze successive triennali. Per ora il requisito di contribuzione di 40 anni per la pensione di anzianità non subirà alcuna variazione.
Le scadenze di elevazione dei requisiti per adeguarsi alla variazione della speranza di vita, coincidono con la già attiva revisione ricorrente dei coefficienti di conversione del montante in pensione (calcolo contributivo), che ovviamente viene fatta sulla medesima base tecnica. Pertanto ad ogni scadenza di revisione, nel calcolo si ha un duplice effetto, un procrastinamento della decorrenza della pensione ed una riduzione della redditività. Le nuove regole si applicheranno a chi maturerà il diritto alla pensione a partire dal 1° gennaio 2011.
Chi, invece, maturerà tale diritto entro il 31 dicembre 2010, valgono le regole attuali. E così ci sarà una finestra mobile per la vecchiaia. Non ci saranno più termini fissi di accesso alla pensione. Nulla cambia per le categorie di lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età.
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