Aggiornato il 09/05/2012 alle ore 19.49
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Tabelle |
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Con la Circolare n. 13 dello scorso 12 gennaio 2007, l'Inps (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) in ottemperanza a quanto previsto dall'Art 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (ovvero la Legge Finanziaria 2007), ha provveduto a rideterminare i livelli di reddito e gli importi dell’assegni per il nucleo familiare. Le nuove tabelle, in vigore dal 1° gennaio 2007, saranno prese in esame fino al 30 giugno dello stesso anno in sostituzione di quelle adottate in precedenza.
Per ottenere il pagamento dei nuovi assegni faranno fede le domande già indirizzate al datore di lavoro attraverso l’apposito modulo (anf dip) predisposto dall’Inps. Importanti novità interesseranno i nuclei numerosi (almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni). Ai fini della determinazione dell’assegno, saranno presi in esame, al pari dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti. Anche per i nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili (tabella 12) è stato previsto un assegno aggiuntivo in presenza di tre, quattro o cinque componenti oltre il genitore. Non sono previste particolari novità per i nuclei senza figli.