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assegni familiari 2011-2012
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Tabelle - Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2011-30 giugno 2012
Tabella 11
Tabella 12
Tabella 13
Tabella 14
Tabella 15
Tabella 16
Tabella 19
Tabella 20/A
Tabella 20/B
Tabella 21/A
Tabella 21/B
Tabella 21/C
Tabella 21/D


L'assegno per il nucleo familiare

E' una prestazione che è stata istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e i cui redditi siano al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge. Dal 1° gennaio 1998 spetta anche ai lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi e liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell'Inps) a particolari condizioni.


A CHI SPETTA

Ai lavoratori dipendenti in attività;
ai disoccupati indennizzati;
ai lavoratori cassintegrati;
ai lavoratori in mobilità e impiegati in lavori socialmente utili;
ai lavoratori assenti per malattia o maternità;
ai lavoratori richiamati alle armi;
ai lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali;
ai lavoratori dell'industria o marittimi in congedo matrimoniale;
alle persone assistite per tubercolosi;
ai pensionati ex lavoratori dipendenti;
ai caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata, agli armatori e ai proprietari armatori;
ai soci di cooperative.

L'assegno per il nucleo familiare spetta anche ai lavoratori con contratto di part-time.

L'ASSEGNO AL CONIUGE

L' assegno per il nucleo familiare può essere pagato direttamente al coniuge del lavoratore avente diritto. La domanda per il pagamento separato deve essere presentata al datore di lavoro nel caso in cui la prestazione sia pagata da questi per conto dell'Inps, utilizzando il previsto modulo per la richiesta dell'assegno. Nei casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall'Inps (pensionati, lavoratori agricoli, parasubordinati, lavoratori domestici), la domanda deve essere presentata direttamente agli uffici dell'Istituto. I moduli sono disponibili presso tutti gli uffici o possono essere scaricati dalla sezione "Moduli" sul sito dell'Istituto www.inps.it. Il pagamento dell'assegno sarà effettuato dal soggetto competente (il datore di lavoro per i pagamenti a conguaglio, l'Inps per i pagamenti diretti) secondo le modalità indicate dal richiedente. Perché sussista il diritto al pagamento disgiunto è necessario che il coniuge che lo richiede non percepisca a sua volta un assegno per il nucleo familiare, non sia lavoratore dipendente e non sia titolare di una pensione o prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente. Il diritto può essere esercitato anche dal coniuge dei lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi.

I REQUISITI

Per il pagamento dell'assegno, è necessario che il reddito familiare non superi determinati limiti di reddito, stabiliti ogni anno dalla legge. Il reddito è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell'assegno, è quello prodotto nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.
Ad esempio, per il periodo 1° luglio 2008 - 30 giugno 2009, si deve considerare il reddito prodotto nel 2007.

Quali redditi si considerano

Ai fini del diritto all'assegno, si considera la somma dei redditi complessivi assoggettabili all'Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) e dei redditi di qualsiasi natura, compresi - se superiori a € 1.032,91 - quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte.
I redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Quali redditi non si considerano

Le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
le pensioni di guerra;
le rendite Inail;
le indennità di accompagnamento agli inabili civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti;
le indennità ai ciechi parziali e ai sordi prelinguali;
le indennità di frequenza ai minori mutilati e agli invalidi civili;
gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato;
le indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità Inps;
le indennità di trasferta per la parte esclusa da Irpef;
i trattamenti di famiglia;
i trattamenti di fine rapporto o loro anticipazioni;
gli arretrati delle integrazioni salariali.

Almeno il 70%
L'assegno spetta solo se la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti ad attività lavorativa dipendente (integrazioni salariali, disoccupazione ecc.) riferita al nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno al 70% dell'intero reddito familiare.

PER QUALI PERSONE SPETTA

Per i componenti del nucleo familiare:

il richiedente l'assegno;
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) e i nipoti viventi a carico di ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni;
i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.
Tutte queste persone fanno parte del nucleo anche se:

non sono conviventi con il richiedente;
non sono a carico del richiedente;
non sono residenti in Italia (il familiare cittadino straniero ha diritto all'assegno se è cittadino della Comunità europea; se invece è cittadino extracomunitario di un Paese non convenzionato, ha diritto all'assegno solo se risiede in Italia).
L'assegno per il nucleo familiare può essere pagato anche quando il nucleo sia composto da una sola persona che sia titolare di pensione ai superstiti (orfano o coniuge), a condizione che sia minorenne o maggiorenne inabile.

LA DOMANDA

Per ottenere il pagamento dell'assegno l'interessato deve presentare domanda utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Inps.
Insieme alla domanda vanno presentati anche i documenti di volta in volta necessari, indicati nel modulo.
I moduli sono disponibili presso gli uffici dell'Inps e sul sito www.Inps.it nella sezione "moduli".
La domanda va presentata:

al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente non agricola;
alla Sede dell'Inps, nel caso in cui il richiedente sia pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari ecc. (cioè in tutti i casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall'Inps).


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