Aggiornato il 09/05/2012 alle ore 19.49
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Tabelle - Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2011-30 giugno 2012 |
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| Tabella 11 | |
| Tabella 12 | |
| Tabella 13 | |
| Tabella 14 | |
| Tabella 15 | |
| Tabella 16 | |
| Tabella 19 | |
| Tabella 20/A | |
| Tabella 20/B | |
| Tabella 21/A | |
| Tabella 21/B | |
| Tabella 21/C | |
| Tabella 21/D | |
E' una prestazione che è stata istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e i cui redditi siano al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge. Dal 1° gennaio 1998 spetta anche ai lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi e liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell'Inps) a particolari condizioni.
A CHI SPETTA
L'assegno per il nucleo familiare spetta anche ai lavoratori con contratto di part-time.
Quali redditi si considerano
Ai fini del diritto all'assegno, si considera la somma dei redditi complessivi assoggettabili all'Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) e dei redditi di qualsiasi natura, compresi - se superiori a € 1.032,91 - quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte.
I redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Quali redditi non si considerano
Le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
le pensioni di guerra;
le rendite Inail;
le indennità di accompagnamento agli inabili civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti;
le indennità ai ciechi parziali e ai sordi prelinguali;
le indennità di frequenza ai minori mutilati e agli invalidi civili;
gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato;
le indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità Inps;
le indennità di trasferta per la parte esclusa da Irpef;
i trattamenti di famiglia;
i trattamenti di fine rapporto o loro anticipazioni;
gli arretrati delle integrazioni salariali.
Almeno il 70%
L'assegno spetta solo se la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti ad attività lavorativa dipendente (integrazioni salariali, disoccupazione ecc.) riferita al nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno al 70% dell'intero reddito familiare.
il richiedente l'assegno;
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) e i nipoti viventi a carico di ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni;
i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.
Tutte queste persone fanno parte del nucleo anche se:
non sono conviventi con il richiedente;
non sono a carico del richiedente;
non sono residenti in Italia (il familiare cittadino straniero ha diritto all'assegno se è cittadino della Comunità europea; se invece è cittadino extracomunitario di un Paese non convenzionato, ha diritto all'assegno solo se risiede in Italia).
L'assegno per il nucleo familiare può essere pagato anche quando il nucleo sia composto da una sola persona che sia titolare di pensione ai superstiti (orfano o coniuge), a condizione che sia minorenne o maggiorenne inabile.
al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente non agricola;
alla Sede dell'Inps, nel caso in cui il richiedente sia pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari ecc. (cioè in tutti i casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall'Inps).